Art. 7. Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi, risultante dalla somma: a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli; b) dei punti conseguiti nella prova pratica; c) dei punti conseguiti nella prova orale. I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione. A parita' di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.