Art. 9.

  Il  medico  provinciale  approva  con  provvedimento  definitivo la
graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata,
mediante  lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento, che deve
altresi'  contenere  l'invito  rivolto ai concorrenti medesimi di far
pervenire  entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera;
la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che,
in   caso   di   mancata  accettazione  della  sede  assegnata  entro
l'anzidetto termine, non si puo' optare per altre sedi.
  Entro   lo  stesso  termine,  l'assegnatario  della  farmacia  deve
indicare  gli  estremi  del  locale  dove  sara'  aperto l'esercizio,
trasmettere  la  bolletta  comprovante  il  versamento della tassa di
concessione   e   dimostrare   di   aver   provveduto   al  pagamento
dell'indennita'  di  avviamento,  di  cui agli articoli 110 del testo
unico  delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge
2  aprile  1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli
aventi   diritto  ai  fini  del  suddetto  adempimento.  In  caso  di
dimostrata  impossibilita'  di  eseguire  il  versamento  agli aventi
diritto,   il  medico  provinciale,  cui  ne  venga  fatta  richiesta
dall'assegnatario, puo' autorizzare il deposito della somma presso la
Cassa  depositi  e  prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni
per  la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di
giorni  pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta
di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta
di questi in ordine a tale richiesta.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni  che  precedono,  nei
termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.
  Intervenuta  l'accettazione  ed  esauriti  gli  adempimenti  di cui
sopra,  il  medico provinciale provvede entro due mesi alla ispezione
dei  locali  prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato
non meno di trenta giorni prima.