Art. 24. 
                   Registrazione dei corrispettivi 
 
  I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di  cui  all'art.
22, in luogo di quanto  stabilito  nell'articolo  precedente,  devono
annotare  in  apposito  registro,   relativamente   alle   operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale  dei  corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto
secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al  sesto  comma
dell'art.  21  e  quello  delle  operazioni  esenti   ivi   indicate.
L'annotazione deve essere eseguita nel termine di quindici giorni. 
  Nella determinazione dell'ammontare giornaliero  dei  corrispettivi
devono  essere  computati  anche  i  corrispettivi  delle  operazioni
effettuate con emissione di  fattura,  comprese  quelle  relative  ad
immobili e beni strumentali  e  quelle  indicate  nel  secondo  comma
dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. 
  Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad  aliquote  d'imposta
diverse, il Ministro per le finanze puo'  consentire,  stabilendo  le
modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi  delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e  che
la   ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai    fini
dell'applicazione delle diverse aliquote  sia  fatta  in  proporzione
degli acquisti.