Art. 32. Esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e dal versamento dell'imposta i soggetti che non realizzano, nell'anno solare, un volume di affari superiore a cinque milioni di lire. I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta a norma dell'art. 27 o dell'art. 31, hanno diritto al rimborso delle somme versate. Il rimborso deve essere richiesto mediante presentazione della dichiarazione annuale. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essi effettuate, la fattura deve essere emessa dai cessionari o committenti che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, arte o professione, i quali devono numerarla e annotarla a norma dello art. 25 e consegnarne o spedirne copia all'altra parte a norma del quarto comma dell'art. 21. La fattura deve recare l'annotazione dell'esonero in luogo della indicazione dell'ammontare dell'imposta; la detrazione spetta in misura corrispondente alla percentuale di diminuzione dei corrispettivi stabilita nel quarto comma dell'art. 27. Se nel corso dell'anno viene superato il limite di cinque milioni le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione, per quanto concerne la fatturazione e la registrazione, a partire dal mese successivo a quello in cui il limite e' stato superato ed il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno. L'imposta corrispondente deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale. Se il volume d'affari risulta non superiore a ventuno milioni di lire e' ammesso il versamento in quattro rate trimestrali posticipate, scadenti la prima entro tale termine e le altre nei successivi mesi di giugno, settembre e dicembre.