Art. 45.
        Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'

  Chi  rifiuta  di  esibire  o  dichiara  di non possedere i libri, i
registri,  le scritture e i documenti che gli siano richiesti ai fini
delle  ispezioni  e  verifiche  previste  nell'art. 52, o comunque li
sottrae  all'ispezione  o  alla  verifica,  e'  punito  con  la  pena
pecuniaria  da  lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti
di   libri,   registri,   documenti  e  scritture  la  cui  tenuta  e
conservazione  sono  obbligatorie  a  norma di legge o di cui risulta
l'esistenza.
  Chi  non  tiene  o  non  conserva  i registri previsti dal presente
decreto   e'   punito,   anche   se  non  ne  sia  derivato  ostacolo
all'accertamento,  con  la  pena  pecuniaria  da  lire duecentomila a
cinque  milioni.  Alla  stessa  sanzione sono soggetti coloro che non
tengono  i  registri in conformita' alle disposizioni del primo e del
secondo  comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in
parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena
pecuniaria  puo'  essere  ridotta  fino ad un quinto del minimo se le
irregolarita'  dei  registri  o  i  documenti mancanti sono di scarsa
rilevanza.