Art. 53. 
                Presunzioni di cessione e di acquisto 
 
  Si presumono ceduti, se non risulta che sono stati  utilizzati  per
la produzione, perduti o distrutti, i beni  acquistati,  importati  o
prodotti che non  si  trovano  nei  luoghi  in  cui  il  contribuente
esercita la sua attivita', ne' presso suoi  rappresentanti  o  presso
sedi  secondarie,  filiali,  succursali,  dipendenze,   stabilimenti,
negozi o depositi dell'impresa. 
  Ai fini del precedente comma il  rapporto  di  rappresentanza  deve
risultare da atto pubblico, da  scrittura  privata  registrata  o  da
lettera annotata in apposito registro presso  l'ufficio  dell'imposta
sul valore aggiunto, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio dei beni. Le sedi secondarie  e  le  filiali  o  succursali
devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro
pubblico registro; le dipendenze, gli  stabilimenti,  i  negozi  e  i
depositi devono essere stati indicati a  norma  dell'art.  35  o  del
primo comma dell'art. 81. 
  La disposizione del primo comma non si applica per i beni  che  dal
libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro tenuto in  conformita'  all'art.  39  del  presente
decreto risultano consegnati  a  terzi  in  lavorazione,  deposito  o
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o  di  contratti  di
opera, appalto, trasporto,  mandato,  commissione  o  ad  ogni  altro
titolo non traslativo della proprieta'. 
  I beni che si trovano nel luogo o in  uno  dei  luoghi  in  cui  il
contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se  il
contribuente non dimostra nei modi indicati nel secondo e  nel  terzo
comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza  o
di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al terzo comma.