Art. 53. Presunzioni di cessione e di acquisto Si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', ne' presso suoi rappresentanti o presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa. Ai fini del precedente comma il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni. Le sedi secondarie e le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La disposizione del primo comma non si applica per i beni che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del presente decreto risultano consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad ogni altro titolo non traslativo della proprieta'. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il contribuente non dimostra nei modi indicati nel secondo e nel terzo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al terzo comma.