Art. 65. Obblighi dei pubblici ufficiali E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.