Art. 65.
                   Obblighi dei pubblici ufficiali

  E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle
pubbliche   amministrazioni   e  agli  altri  pubblici  ufficiali  di
ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di
cui  agli  articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono
non  abbiano  provato  di  averne inviato copia al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.