Art. 69. Determinazione dell'imposta L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare degli altri diritti doganali dovuti nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano, e, per i beni spediti franco destino, anche di quello delle spese d'inoltro fino al luogo di destinazione. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o soggette a dazio specifico. Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 e l'esenzione prevista nell'art. 43 dello stesso decreto si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati.