Art. 69.
                     Determinazione dell'imposta

  L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al
valore  dei  beni  importati preso a base per l'applicazione dei dazi
doganali,  aumentato  dello  ammontare  degli  altri diritti doganali
dovuti  nonche' dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di
introduzione  nel territorio doganale italiano, e, per i beni spediti
franco  destino,  anche di quello delle spese d'inoltro fino al luogo
di destinazione.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si applicano anche per la
determinazione  della base imponibile delle importazioni non soggette
a dazio o soggette a dazio specifico.
  Per   i   beni   nazionali  reimportati  a  scarico  di  temporanea
esportazione  la  detrazione  prevista  negli  articoli  41  e 42 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 e
l'esenzione  prevista nell'art. 43 dello stesso decreto si applicano,
ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono
reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati.