Art. 71.
Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica
                            di San Marino

  Le  disposizioni  degli  articoli  8 e 9 si applicano alle cessioni
eseguite  mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello
Stato  della  Citta' del Vaticano e in quello della Repubblica di San
Marino,  ed  ai  servizi  connessi,  secondo  modalita'  da stabilire
preventivamente  con  decreti  del Ministro per le finanze in base ad
accordi con i detti Stati.
  Per  l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni provenienti
dallo  Stato  della  Citta'  del  Vaticano  e dalla Repubblica di San
Marino  i  contribuenti  dai  quali  o  per  conto  dei  quali  ne e'
effettuata  l'introduzione  nel territorio dello Stato sono tenuti al
pagamento  dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma
dell'art. 17.
  Per  i  beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San
Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla
dogana  e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione
dei  beni  stessi  nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire
con il decreto previsto dal primo comma.