Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonche' la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dell'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate dal consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali periodici, nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a duemilacinquecento lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro per le finanze. Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 22 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per le finanze, a provvedere ai versamenti e alle dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente anziche' mensilmente.