Art. 74.
             Disposizioni relative a particolari settori

  In  deroga  alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta
e' dovuta:
    a)  per  il  commercio  dei  generi  dei  quali  la legge riserva
l'importazione  o la fabbricazione, nonche' la relativa distribuzione
o  vendita,  esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
dello  Stato,  dell'amministrazione  stessa, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico;
    b)  per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive   alle   consegne   effettuate   dal  consorzio  industrie
fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 525;
    c)  per  il commercio dei giornali periodici, nonche' delle altre
pubblicazioni  periodiche  registrate  come  tali  e  di  prezzo  non
superiore  a  duemilacinquecento  lire, dagli editori, sulla base del
prezzo  di  vendita  al  pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute  ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite
diminuito  del  quaranta  per cento a titolo di forfetizzazione della
resa.
  Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
  Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi  precedenti  saranno  stabiliti con decreti del Ministro per le
finanze.
  Le  imprese  di  cui  al  secondo comma dell'art. 22 possono essere
autorizzate, con decreto del Ministro per le finanze, a provvedere ai
versamenti  e  alle  dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente
anziche' mensilmente.