Art. 78. 
Applicazione graduale dell'imposta per  generi  alimentari  di  prima
                    necessita' e prodotti tessili 
 
  Per le cessioni e le  importazioni  dei  prodotti  alimentari,  che
secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono
esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio  1940,  n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'  ridotta  all'uno  per
cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e
1976. 
  Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le  aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli  anni  1973  e
1974, al sei per cento per quelli soggetti  all'aliquota  del  dodici
per cento ed al nove per cento per quelli soggetti  all'aliquota  del
diciotto per cento. 
  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma
dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale  di  diminuzione
e' stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette
all'aliquota dell'uno per  cento,  del  2,90  per  cento  per  quelle
soggette all'aliquota del tre per  cento,  del  5,65  per  cento  per
quelle soggette all'aliquota del sei per cento e dell'8,25 per  cento
per quelle soggette all'aliquota del nove per cento.