TABELLA A Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento (*) PARTE I PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01); 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04); 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02); 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06); 5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06); 6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02); 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03); 9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v. d. 04.01); 10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05); 12) miele naturale (v. d. 04.06); 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02); 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04); 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v. d. ex 07.01 - ex 07.03); 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 07.05); 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06); 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13); 20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04); 25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. d. 12.05); 26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07); 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08); 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09); 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10); 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03); 32) alghe (v. d. ex 14.05); 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17); 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventuno per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05); 37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07); 38) aceto di vino (v. d. ex 22.10); 39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04); 40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01); 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01); 44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03); 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01); 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03); 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02); 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01); 51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02); 52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati (v. d. 55.01 - 55.03); 53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01); 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02); 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04). PARTE II ALTRI PRODOTTI 1) Carni, frattaglie e parti commestibili, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.01 - ex 02.06); 2) volatili da cortile morti, loro parti e frattaglie, compresi i fegati, commestibili, congelati o surgelati (v. d. ex 02.02 - ex 02.03); 3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d. ex 02.05 - ex 02.06); 5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v. d. ex 03.01 - ex 03.03); 6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v. d. 04.02); 7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05); 8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.8); 10) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 05.15); 11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02); 12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04); 13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.10); 14) caffe', anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione; te'; mate (v. d. ex 09.01 - 09.02 - 09.03); 15) farine di cereali; semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), incluso il riso pilato, brillato e lucidato e quello spezzato; germi di cereali anche sfarinati (v.d. 11.01 - 11.02 - ex 10.06); 16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 - 11.04 - 11.05); 17) farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06); 18) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07); 19) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08); 20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09); 21) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v. d. 12.02); 22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 13.03) 23)strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); 24) sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02); 25) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.03); 26) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.04); 27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v. d. ex 15.06); 28) oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, escluso l'olio d'oliva (v. d. ex 15.07); 29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12); 30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v. d. 15.13); 31) salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. 16.01); 32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02); 33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03); 34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - 16.05); 35) zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (v. d. 17.01); 36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); 37) melassi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.03); 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) anche in confezione di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (v. d. 17.04); 39) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05); 40) cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (v. d. 18.06); 41) estratti di malto (v. d. 19.01); 42) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v. d. 19.02); 43) paste alimentari (v. d. 19.03); 44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04); 45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "piffed rice", "corn flakes" e simili (v. d. 19.05); 46) pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v. d. 19.07); 47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08); 48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01); 49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02); 50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03); 51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04); 52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05); 53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06); 54) succhi di frutta (esclusi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri; frutta ed agrumi liofilizzati e zuccherati per bibite (v. d. ex 20.07); 55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti (v. d. 21.01); 56) estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03); 57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03); 58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v. d. 21.04 - 21.05); 59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06); 60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07); 61) acqua, acque minerali, acque gassose e ghiaccio (v. d. ex 22.01); 62) limonate, acque gassose aromatizzate (compresa le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (v. d. 22.02); 63) birra (v. d. 22.03); 64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione "fermentazione naturale in bottiglia" o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06); 65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex 22.10); 66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01); 67) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02); 68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. 23.03); 69) panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. ex 23.04); 70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07); 71) salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (v.d. 25.01); 72) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.04); 73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03); 74) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); 75) saponi comuni; 76) gas ed energia elettrica per uso domestico; 77) sangue umano e plasma sanguigno; 78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonche' prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie; 79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; 80) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; 81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche; 82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame; 84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi; 85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali. PARTE III SERVIZI 1) Spettacoli, giuochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, trattenimenti pubblici; (1) 2) servizi delle radiodiffusioni circolari; (2) 3) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; 4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio. (1) L'imposta si applica sulla stessa base imponibile della imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista nell'articolo 19 e con esonero delle imprese degli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall' articolo 25; per il contenzioso si apllica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. (2) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, in luogo dell'imposta generale sull'entrata e sulla medesima base imponibile, a norma degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni. (*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione, nonche' le norme vigenti in materia di determinazione dei periodici aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI