Art. 14.
                   Speciali modalita' di pagamento

  Per  determinate  categorie  di  atti e documenti, da stabilire con
decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  per  i  quali  e' previsto
esclusivamente  l'uso  della carta bollata puo' essere consentito, su
richiesta   dell'interessato,   il  pagamento  dell'imposta  in  modo
straordinario.  La  relativa autorizzazione e' accordata dagli uffici
del  registro  per  gli  atti  e  documenti  provenienti da pubbliche
amministrazioni, dall'intendente di finanza negli altri casi.
  Con  decreto  del  Ministro  per le finanze saranno determinati gli
atti  per  i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo'
essere  assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da
macchine  elettriche  bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche
delle   macchine   stesse,   i   requisiti   necessari  per  ottenere
l'autorizzazione  al  loro  uso, i termini e le relative modalita' di
applicazione.
  L'autorizzazione  all'impiego  di macchine elettriche bollatrici e'
rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  e  in  conformita'  al
decreto  previsto  nel  comma  precedente, dall'intendenza di finanza
nella cui circoscrizione risiede il contribuente.
  L'utente  delle  macchine  elettriche  bollatrici  non puo' cederne
l'uso   o   la  proprieta'  a  terzi,  nemmeno  temporaneamente,  ne'
trasferirle   in   altra  sede,  modificarle  o  ripararle  senza  la
preventiva autorizzazione dall'intendente di finanza.