Art. 5.
                  Definizione di foglio e di pagina

  Agli  effetti del presente decreto e dell'annessa tariffa il foglio
si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.
  Per  i  tabulati  meccanografici  la  imposta  e'  dovuta  per ogni
facciata effettivamente utilizzata.
  Per  le  riproduzioni  con  mezzi meccanici, fotografici, chimici e
simili  il  foglio si intende composto da quattro facciate sempreche'
queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico
atto  recante  nell'ultima  facciata  la dichiarazione di conformita'
all'originale.