(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 109)
                              Art. 109. 

 
  Con norme di attuazione da emanare entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n.  1,
sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse
nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 
3) del presente statuto. 
  Entro lo  stesso  termine  sono  emanate  le  norme  di  attuazione
dell'art. 19 del presente statuto. 
  Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano  emanate  nel
termine stabilito,  le  province  possono  assumere,  con  legge,  le
relative funzioni amministrative.