(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 11)
                              Art. 11. 

 
  La provincia puo' autorizzare  l'apertura  e  il  trasferimento  di
sportelli  bancari  di  aziende  di  credito   a   carattere   locale
provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. 
  L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di
sportelli  bancari  delle  altre  aziende  di  credito  e'  data  dal
Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. 
  La provincia nomina il presidente e il vice presidente della  Cassa
di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.