(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
  I Presidenti delle giunte provinciali  esercitano  le  attribuzioni
spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste  dalle  leggi
vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi  ed
incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi,
operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti,  di
minori di anni diciotto. 
  Ai fini dell'esercizio delle  predette  attribuzioni  i  Presidenti
delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi  di  polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. 
  Le altre attribuzioni che le leggi di  pubblica  sicurezza  vigenti
devolvono al prefetto sono affidate ai questori. 
  Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci  quali  ufficiali
di  pubblica  sicurezza  o  ai  funzionari  di   pubblica   sicurezza
distaccati.