(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 21)
                              Art. 21. 

 
  I provvedimenti  dell'autorita'  statale  adottati  per  motivi  di
ordine  pubblico,  che  incidono,  sospendono  o  comunque   limitano
l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle giunte provinciali
in materia di polizia o di altri provvedimenti  di  competenza  della
provincia,  sono  emanati  sentito   il   Presidente   della   giunta
provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine
indicato nella richiesta.