(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 32)
                              Art. 32. 

 
  Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio regionale che non
adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal  Consiglio
stesso a maggioranza dei suoi componenti. 
  A tale scopo  il  Consiglio  regionale  puo'  essere  convocato  di
urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. 
  Ove il Presidente od il vice Presidente del Consiglio regionale non
provvedano alla convocazione entro quindici giorni  dalla  richiesta,
il Consiglio regionale  e'  convocato  dal  Presidente  della  giunta
regionale. 
  Se il Presidente della giunta regionale non  convoca  il  Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine  prescritto  nel
comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del
Governo. 
  Qualora il Consiglio regionale non  si  pronunci,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo seguente.