(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 37)
                              Art. 37. 

 
  Il Presidente e i membri della giunta regionale restano  in  carica
finche' dura il Consiglio regionale e  dopo  la  scadenza  di  questo
provvedono solo agli affari di ordinaria  amministrazione  fino  alla
nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte  del  nuovo
Consiglio.