Art. 44. La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; 2) l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale; 3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni; 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.