(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 44)
                              Art. 44. 

 
  La giunta regionale e' l'organo esecutivo della  regione.  Ad  essa
spettano: 
     1) la deliberazione dei  regolamenti  per  la  esecuzione  delle
leggi approvate dal Consiglio regionale; 
     2)  l'attivita'  amministrativa  per  gli  affari  di  interesse
regionale; 
     3) l'amministrazione del patrimonio  della  regione  nonche'  il
controllo sulla gestione, a mezzo di aziende  speciali,  dei  servizi
pubblici regionali di natura industriale o commerciale; 
     4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente  legge
o da altre disposizioni; 
     5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di  competenza
del Consiglio, da sottoporsi per  la  ratifica  al  Consiglio  stesso
nella sua prima seduta successiva.