(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 49)
                              Art. 49. 

 
  Ai Consigli provinciali si applicano, in,  quanto  compatibili,  le
disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34. 
  Nei primi trenta mesi di attivita'  del  Consiglio  provinciale  di
Bolzano il Presidente e' eletto tra  i  consiglieri  appartenenti  al
gruppo  di  lingua  tedesca  ed  il  vice   Presidente   tra   quelli
appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo  periodo
il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al  gruppo  di
lingua italiana ed il vice  Presidente  tra  quelli  appartenenti  al
gruppo di lingua tedesca. 
  Per la provincia  di  Bolzano  la  composizione  della  commissione
preveduta nell'art. 33 deve adeguarsi  alla  consistenza  dei  gruppi
linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.