(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 61)
Art. 61.
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme
atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti
stessi.
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha
diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel
Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al
gruppo stesso.