(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 68)
                              Art. 68. 

 
  Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite  alla
loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio  territorio,  nei
beni e nei diritti demaniali e  patrimoniali  di  natura  immobiliare
dello Stato e nei beni  e  diritti  demaniali  e  patrimoniali  della
regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare,  a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.