(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 74)
                              Art. 74. 

 
  La regione e  le  province  hanno  facolta'  di  emettere  prestiti
interni  da  esse  esclusivamente   garantiti   per   provvedere   ad
investimenti in opere di  carattere  permanente  per  una  cifra  non
superiore alle entrate ordinarie.