(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 81)
                              Art. 81. 

 
  Per far fronte  alle  esigenze  del  bilinguismo  la  provincia  di
Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. 
  In casi eccezionali allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al
raggiungimento  delle  finalita'  e  all'esercizio   delle   funzioni
stabilite dalle leggi, le province di Trento  e  di  Bolzano  possono
altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.