Art. 16.
Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco  nominativo degli esperti
                             qualificati

  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, e'
istituita  la  commissione  per  l'iscrizione nello elenco nominativo
degli esperti qualificati.
  Essa  e'  presieduta  dal capo dell'ispettorato medico centrale del
lavoro  ed  e'  composta da esperti in materia di sorveglianza fisica
della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
    uno,  designato  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale   tra   i   funzionari   tecnici   della  carriera  direttiva
dell'ispettorato del lavoro;
    due,  designati  dal  Ministero  della  sanita', tra i funzionari
tecnici   delle   carriere  direttive  del  Ministero  stesso  ovvero
dell'Istituto superiore della sanita';
    uno,  designato  dal  Ministero  della pubblica istruzione, tra i
professori  di  ruolo  o  incaricati  alle  cattedre  di  radiologia,
radiobiologia o medicina nucleare;
    uno,  designato  dal  Ministero  della  marina  mercantile, tra i
funzionari tecnici della carriera direttiva;
    due,  designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di
cui  uno puo' essere medico esperto in materia di sorveglianza medica
della protezione.
  In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un
membro supplente.
  Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un
funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  I  componenti  della  commissione e il segretario sono nominati con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in
carica 3 anni e possono essere riconfermati.
  Le  deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In
caso di rarita' di voti, prevale il voto del Presidente.