Art. 16. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo degli esperti qualificati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno puo' essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di rarita' di voti, prevale il voto del Presidente.