Art. 17.
                      Compiti della commissione

  Alla   commissione  di  cui  all'articolo  precedente  spettano  le
deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo
degli esperti qualificati.
  Inoltre,  la  commissione  decide sulla validita' e idoneita' della
documentazione  esibita  dagli  interessati ai fini dell'iscrizione e
sulle  richieste  di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle
disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 del presente decreto.
Essa   sottopone  alla  prova  di  idoneita'  di  cui  agli  articoli
precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi.
  La  commissione  esprime,  altresi', su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti
la  sospensione  o  la  cancellazione  dagli  elenchi  degli  esperti
qualificati.