Art. 17. Compiti della commissione Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. Inoltre, la commissione decide sulla validita' e idoneita' della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneita' di cui agli articoli precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi. La commissione esprime, altresi', su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi degli esperti qualificati.