Art. 18. 
            Titoli di studio e di attivita' professionali 
 
  Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati,  e'
richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno
tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione
in medicina del lavoro o in radiologia medica o in medicina nucleare. 
  A giudizio della commissione di  cui  al  successivo  articolo  20,
possono   essere   riconosciuti   sostitutivi    del    diploma    di
specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni  o  i
titoli che comprovino una  particolare  esperienza  nel  campo  della
medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.