Art. 18. Titoli di studio e di attivita' professionali Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, e' richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica o in medicina nucleare. A giudizio della commissione di cui al successivo articolo 20, possono essere riconosciuti sostitutivi del diploma di specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.