Art. 2.
                     Requisiti per l'iscrizione

  Agli  elenchi  nominativi  di  cui  al  precedente articolo possono
essere  iscritti,  a  domanda,  formulata su carta legale competente,
diretta  al  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, coloro
che:
    a)  siano  cittadini  italiani  o di Stati membri della Comunita'
economica  europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti
vige un regime di reciprocita';
    b)   abbiano   compiuto   i   21   anni  di  eta',  se  aspiranti
all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati;
    c) godano dei diritti civili, nonche' dei diritti politici;
    d)  siano  in  possesso  dei  titoli  di  studio  e del tirocinio
previsti  dai  successivi  articoli  9,  10  e  11, se aspiranti alla
iscrizione  nell'elenco  degli esperti qualificati, ovvero dei titoli
di  studio  e  delle attestazioni previste dal successivo art. 18, se
aspiranti all'iscrizione nello elenco dei medici autorizzati;
    e)  siano  riconosciuti  idonei  fisicamente all'espletamento dei
compiti  di  sorveglianza  fisica  o  di  sorveglianza  medica  della
protezione;
    f)  abbiano  superato  con esito positivo, salvo quanto stabilito
dai  successivi  articoli  22 e 23, una prova di idoneita' rivolta ad
accertare  il  possesso,  da  parte del richiedente, dei requisiti di
preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati
all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.