Art. 2. Requisiti per l'iscrizione Agli elenchi nominativi di cui al precedente articolo possono essere iscritti, a domanda, formulata su carta legale competente, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coloro che: a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; b) abbiano compiuto i 21 anni di eta', se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati; c) godano dei diritti civili, nonche' dei diritti politici; d) siano in possesso dei titoli di studio e del tirocinio previsti dai successivi articoli 9, 10 e 11, se aspiranti alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli di studio e delle attestazioni previste dal successivo art. 18, se aspiranti all'iscrizione nello elenco dei medici autorizzati; e) siano riconosciuti idonei fisicamente all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o di sorveglianza medica della protezione; f) abbiano superato con esito positivo, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 22 e 23, una prova di idoneita' rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.