Art. 20. Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo dei medici autorizzati. Essa e' presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed e' composta da esperti in materia di sorveglianza medica della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonche' di un esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui: uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro; due, designati dal Ministero della sanita', tra i funzionari tecnici delle carriere direttive dello stesso Ministero ovvero dell'istituto superiore della sanita'; uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruolo o incaricati di medicina del lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare; uno, designato dal Ministero della marina mercantile tra i funzionari tecnici della carriera direttiva; due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e uno esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.