Art. 20.
   Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, e'
istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo dei
medici autorizzati.
  Essa  e'  presieduta  dal capo dell'ispettorato medico centrale del
lavoro  ed  e'  composta da esperti in materia di sorveglianza medica
della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonche' di un
esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui:
    uno,  designato  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale   tra   i   funzionari   tecnici   della  carriera  direttiva
dell'ispettorato del lavoro;
    due,  designati  dal  Ministero  della  sanita', tra i funzionari
tecnici  delle  carriere  direttive  dello  stesso  Ministero  ovvero
dell'istituto superiore della sanita';
    uno,  designato  dal  Ministero  della  pubblica istruzione tra i
professori   di  ruolo  o  incaricati  di  medicina  del  lavoro,  di
radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;
    uno,  designato  dal  Ministero  della  marina  mercantile  tra i
funzionari tecnici della carriera direttiva;
    due,  designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di
cui  uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e
uno esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione.
  In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un
membro supplente.
  Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un
funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  I  componenti  della  commissione e il segretario sono nominati con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
  Le  deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In
caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.