Art. 21.
                      Compiti della commissione

  Alla   commissione  di  cui  all'articolo  precedente  spettano  le
deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo
dei   medici   autorizzati,  inoltre,  la  commissione  decide  sulla
validita'  e idoneita' della documentazione esibita dagli interessati
ai  fini  dell'iscrizione  e  sulle  richieste  di riconoscimento dei
titoli   avanzate  in  applicazione  delle  disposizioni  transitorie
contenute  nell'art.  23  del  presente  decreto. Essa sottopone alla
prova  di idoneita' di cui al precedente art. 19 i richiedenti che vi
siano stati ammessi.
  La  commissione  esprime,  altresi', su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti
la   sospensione   o   la  cancellazione  dagli  elenchi  dei  medici
autorizzati.