Art. 22. 
          Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati 
 
  Fino ad un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  in
deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera  f),  a  giudizio  della
commissione di cui all'art. 16, possono essere esonerati dall'obbligo
di sostenere la prova di idoneita', coloro che, in possesso di quegli
altri requisiti prescritti  dallo  stesso  art.  2,  dimostrino,  con
adeguata ed analitica documentazione, di avere  svolto  proficuamente
e, per  un  periodo  di  tempo  di  almeno  quattro  anni,  attivita'
corrispondenti  a  quelle  attribuite  dalla   legge   agli   esperti
qualificati, sempre che trattasi di attivita' pertinenti al grado  di
abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.