Art. 22. Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera f), a giudizio della commissione di cui all'art. 16, possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneita', coloro che, in possesso di quegli altri requisiti prescritti dallo stesso art. 2, dimostrino, con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno quattro anni, attivita' corrispondenti a quelle attribuite dalla legge agli esperti qualificati, sempre che trattasi di attivita' pertinenti al grado di abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.