Art. 23.
            Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

  Fino  ad  un  anno  dall'entrata in vigore del presente decreto, in
deroga  a  quanto  previsto  all'art.  2,  lettera f), possono essere
esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneita', a giudizio
della  commissione di cui all'art. 20, i medici chirurghi, con almeno
tre  anni  di  esercizio  professionale,  che siano in possesso degli
altri  requisiti  richiesti  dallo  stesso  art.  2  e dimostrino con
adeguata  ed  analitica documentazione, di avere svolto proficuamente
e,   per   un   periodo  di  tempo  di  almeno  due  anni,  attivita'
corrispondente a quella attribuita dalla legge ai medici autorizzati.