Art. 24.
                         Validita' e rinnovi

  Le  iscrizioni negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati  hanno  validita' quinquennale a partire dalla data della
iscrizione e possono essere rinnovate a richiesta degli interessati.
  Gli  interessati che intendono rinnovare l'iscrizione devono, entro
tre mesi dalla scadenza del quinquennio, presentare domanda, in carta
legale  competente,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale.
  Alla  domanda  deve  essere  allegata  documentazione  adeguata  ed
analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attivita'
di  esperto qualificato o di medico autorizzato. Deve altresi' essere
allegato il certificato rilasciato dal medico provinciale, attestante
la permanenza dei requisiti di idoneita' fisica.
  Ove non venga fornita l'idonea attestazione professionale di cui al
precedente  comma, la competente commissione sottopone l'interessato,
rispettivamente, alla prova di idoneita' di cui agli articoli 15 e 19
del presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - COPPO -
                                                      GASPARI - LUPIS

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1973
  Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 111. - VALENTINI