Art. 24. Validita' e rinnovi Le iscrizioni negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati hanno validita' quinquennale a partire dalla data della iscrizione e possono essere rinnovate a richiesta degli interessati. Gli interessati che intendono rinnovare l'iscrizione devono, entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio, presentare domanda, in carta legale competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda deve essere allegata documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attivita' di esperto qualificato o di medico autorizzato. Deve altresi' essere allegato il certificato rilasciato dal medico provinciale, attestante la permanenza dei requisiti di idoneita' fisica. Ove non venga fornita l'idonea attestazione professionale di cui al precedente comma, la competente commissione sottopone l'interessato, rispettivamente, alla prova di idoneita' di cui agli articoli 15 e 19 del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - COPPO - GASPARI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 111. - VALENTINI