Art. 3. Documentazione per l'iscrizione Alla domanda, di cui al precedente art. 2, deve essere allegato: il certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle universita' presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie; certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, per la documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti. L'accertamento degli altri requisiti previsti nello stesso art. 2, alle lettere a), b), c) e d), si effettua nei modi e nelle forme stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.