Art. 3.
                   Documentazione per l'iscrizione

  Alla domanda, di cui al precedente art. 2, deve essere allegato: il
certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle
universita' presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal
quale  risultino  i voti riportati nelle singole materie; certificati
universitari  o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche,
da  enti,  da  studi  professionali,  da  ditte  o da privati, per la
documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti.
  L'accertamento  degli altri requisiti previsti nello stesso art. 2,
alle  lettere  a),  b),  c)  e d), si effettua nei modi e nelle forme
stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.