Art. 4.
                 Accertamento dell'idoneita' fisica

  L'idoneita'  fisica, di cui al punto e) del precedente art. 2, deve
risultare  attestata,  mediante  certificato,  rilasciato  dal medico
provinciale,  sentito il collegio costituito dai laureati in medicina
membri  della  commissione  provinciale,  istituita  dall'art. 89 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.