Art. 4. Accertamento dell'idoneita' fisica L'idoneita' fisica, di cui al punto e) del precedente art. 2, deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.