Art. 6. Accertamento della capacita' tecnica e professionale Il contenuto e le modalita' della prova, di cui al punto f) del precedente art. 2, sono definite nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonche' nell'art. 19 per l'iscrizione degli elenchi dei medici autorizzati. In base all'esito della prova d'idoneita' il richiedente viene considerato "idoneo" o "non idoneo". Limitatamente agli esperti qualificati, l'idoneita' puo' essere riconosciuta per un grado di abilitazione inferiore a quello richiesto.