Art. 6.
        Accertamento della capacita' tecnica e professionale

  Il  contenuto  e  le  modalita' della prova, di cui al punto f) del
precedente art. 2, sono definite nei successivi articoli 12, 13, 14 e
15  per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonche'
nell'art. 19 per l'iscrizione degli elenchi dei medici autorizzati.
  In  base  all'esito  della  prova  d'idoneita' il richiedente viene
considerato "idoneo" o "non idoneo".
  Limitatamente  agli  esperti  qualificati,  l'idoneita' puo' essere
riconosciuta   per  un  grado  di  abilitazione  inferiore  a  quello
richiesto.