Art. 7.
       Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneita'

  La prova di idoneita' ha luogo di norma in Roma, nel giorno e nella
sede  che  saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
  La frequenza delle sessioni della prova d'idoneita' di cui al comma
precedente,  cosi'  come  l'eventuale  sede  diversa  da  Roma,  sono
stabilite  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale,
sentite,  nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati, previste dai successivi articoli 16 e 20.