Art. 8.
                   Deliberazioni delle commissioni

  Le  deliberazioni  delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi
nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui
ai  successivi  articoli  16  e  20, sulla regolarita' dei documenti,
sulla   attendibilita'   delle   dichiarazioni   in  essi  contenute,
sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneita',
nonche'   sul   merito   della  prova  di  idoneita'  medesima,  sono
definitive.