Art. 8. Deliberazioni delle commissioni Le deliberazioni delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui ai successivi articoli 16 e 20, sulla regolarita' dei documenti, sulla attendibilita' delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneita', nonche' sul merito della prova di idoneita' medesima, sono definitive.