Art. 9. 
                          Titoli di studio 
 
  Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione,  considerati  per  gli
esperti qualificati dall'art. 71 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono richiesti i seguenti titoli
di studio: 
    a) per l'abilitazione di I e II grado, la laurea  in  fisica,  in
fisica  e  matematica,  in  chimica,  in  chimica   industriale,   in
ingegneria, o in medicina e  chirurgia  con  la  specializzazione  in
radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di abilitazione
a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare,
chimica nucleare, elettrotecnica,  radiotecnica,  chimica,  fisica  o
meccanica; 
    b) per l'abilitazione di III  grado,  la  laurea  in  fisica,  in
fisica  e  matematica,  in  chimica,  in  chimica  industriale  o  in
ingegneria.