Art. 3.

  I  contributi  annui  a  carico  dello  Stato  per il funzionamento
dell'accademia  di  cui  all'art.  1  sono  stabiliti,  nella  misura
indicata  nella  tabella  B  annessa  al  presente  decreto, firmata,
d'ordine  del  Presidente  della  Repubblica,  dal  Ministro  per  la
pubblica istruzione e da quello per il tesoro.