Art. 10. (Laboratori chimici delle dogane) L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere istituite nelle localita' di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette. L'istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa. La soppressione delle sezioni specializzate e' disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.