Art. 10.
                  (Laboratori chimici delle dogane)

  L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane
e  imposte  indirette sono stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze, da pubblicarsi nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  possono  essere
istituite  nelle localita' di notevole importanza commerciale sezioni
specializzate  dei  competenti  laboratori  chimici  delle  dogane  e
imposte indirette.
  L'istituzione  di una sezione specializzata, quando viene richiesta
da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata
all'impegno  da  parte  del  richiedente  di  fornire gratuitamente i
locali  da  adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature
tecniche, nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e
di  esercizio  dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della
sezione stessa.
  La soppressione delle sezioni specializzate e' disposta con analogo
provvedimento del Ministro per le finanze.