Art. 100.
                  (Sdoganamento di merci in arrivo)

  Le  dogane  possono consentire che le dichiarazioni degli operatori
rivolte  a  dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano
presentate  prima  dell'arrivo  stesso,  al fine di rendere possibile
l'espletamento    anticipato    delle   operazioni   preliminari   di
accertamento  sulla  base  delle segnalazioni meccanografiche o delle
documentazioni  gia'  pervenute  e  di  permettere,  appena giunte le
merci,  l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati
intendono sottoporre alla visita doganale.
  Resta  fermo  che  all'accettazione  formale  delle dichiarazioni a
tutti gli effetti di legge si procedera' soltanto dopo l'arrivo della
merce.