Art. 101. 
                          (Arrivi da terra) 
 
  Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate  alla
piu' vicina dogana di confine. Se la  dogana  non  e'  situata  sulla
linea doganale, le merci vi debbono essere  trasportate  percorrendo,
senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma. 
  Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta' di
sdoganarle sono rinviate  all'estero  a  spese  del  vettore,  oppure
inoltrate alla piu' vicina dogana abilitata, vincolate alla  bolletta
di  cauzione  prescritta  per  le  merci  spedite  in  esenzione   da
accertamento a norma dell'art. 143. Si prescinde  dalla  bolletta  di
cauzione quando l'inoltro alla dogana abilitata avviene sotto  scorta
dei militari della guardia di  finanza  o  con  l'adozione  di  altro
sistema di vigilanza. 
  Nei luoghi in cui e' istituita una dogana internazionale  le  merci
in arrivo dall'estero si considerano entrate nel territorio  doganale
quando  sono  state  licenziate  dai  servizi  doganali  dello  Stato
limitrofo per il passaggio a quelli nazionali.