Art. 102.
                          (Arrivi da laghi)

  I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel
bacino di Porlezza del lago di Lugano, perche' siano introdotte nello
Stato,  debbono  presentarle  ad una delle estreme dogane nazionali e
non  possono  attraversare  le  acque nazionali dei detti laghi se le
merci  a  bordo  non  sono  scortate da bolletta di importazione o di
cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.
  Le  merci  in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le
sponde  nazionali  e  le  sponde  estere  devono  dai capitani essere
trasportate  direttamente  e  presentate  alle dogane stabilite sulle
sponde  costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in
arrivo  nel  bacino  di  Porto  Ceresio  devono, dai capitani, essere
trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.
  Sono  esenti  da  detti  obblighi  i  capitani delle navi che hanno
ufficio doganale a bordo.
  Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano e'
proibito  ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza
maggiore,  di  stare  alla  cappa,  di  bordeggiare  o di mettersi in
comunicazione  con  la  terra  in  modo  che  sia  agevole sbarcare e
imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.