Art. 102. (Arrivi da laghi) I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perche' siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141. Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima. Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo. Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano e' proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.