Art. 103.
                          (Navi e capitani)

  Sotto  la  denominazione  di  navi s'intendono le navi di qualsiasi
specie,  le  barche,  le  draghe  ed  ogni  altro galleggiante atto a
percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.
  Sotto  la  denominazione  di  capitani s'intendono compresi tutti i
conduttori  di  navi.  I  capitani sono responsabili della osservanza
delle  norme  stabilite  dal  presente testo unico nei riguardi delle
merci trasportate.