Art. 103. (Navi e capitani) Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose. Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite dal presente testo unico nei riguardi delle merci trasportate.