Art. 104.
             (Divieti di approdo e di sosta delle navi)

  Nei  luoghi dove non sono uffici doganali e' vietato ai capitani di
navi,  salvo  il  permesso  della dogana o caso di forza maggiore, di
rasentare  il  lido,  di  gettare  l'ancora,  di stare alla cappa, di
mettersi  in  comunicazione  con  la  terra  in  modo che sia agevole
sbarcare e imbarcare merci e di approdare.
 Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.