Art. 106.
                (Requisiti del manifesto del carico)

  Il  manifesto del carico deve contenere le seguenti indicazioni: il
nome  e  la  bandiera  della  nave;  la stazza netta; il numero degli
uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza;
gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo
i  casi,  la quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa;
il  numero,  la  qualita'  e  il  peso lordo dei colli, se questo sia
indicato   nei  documenti  di  trasporto,  le  loro  marche  e  cifre
numeriche; i documenti che accompagnano le merci.
  Il  numero  totale dei colli deve essere ripetuto in lettere, salvo
il disposto dell'art. 351, secondo comma.
  Deve  essere  altresi'  indicato,  quando  risulta dalla polizza di
carico, il nome del destinatario di ogni partita.
  Devono  essere,  infine,  descritte  nel  manifesto, indicandone la
quantita'  netta  e  la  qualita',  le paccottiglie e le provviste di
bordo, nonche' le autovetture a seguito dei passeggeri.
  Non  e'  obbligatoria  nel  manifesto  l'iscrizione dei bagagli dei
passeggeri, purche' non si tratti di colli commerciali.
  Le  merci  destinate a localita' diverse devono essere annotate nel
manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione.
  Il  manifesto  deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni,
senza  cancellature  od alterazioni e sottoscritto dal capitano o chi
per esso. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non e'
accettato  dalla  dogana e, agli effetti del presente testo unico, si
considera  come non presentato in deroga a quanto stabilito nel primo
comma, puo' prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a
merce  di  unica  qualita' costituente in tutto od in parte il carico
della  nave,  quando  sia  indicata la quantita' complessiva di detta
merce  in peso od in volume, a seconda della specie, e purche' non si
tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati.
  In  tali  casi la merce e' considerata "alla rinfusa," agli effetti
dell'applicazione dell'art. 302.