Art. 107.
              (Presentazione del manifesto del carico)

  Il  capitano della nave che approda in qualunque porto o rada dello
Stato  deve presentare alla dogana il manifesto del carico, qualunque
sia  la causa per la quale l'approdo e' stato effettuato, e qualunque
sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.
  Se  la  nave  proviene  da altro porto dello Stato, il capitano, in
luogo  del  manifesto  del  carico,  deve presentare il "manifesto di
partenza" prescritto nell'art. 120.
  La  dogana  ha  facolta'  di richiedere al capitano tutti gli altri
documenti  di  bordo.  Tale  richiesta  e'  obbligatoria  quando sono
rilevate  differenze  fra  i  dati  risultanti  dal  manifesto  e  la
consistenza del carico.